| Nella prima parte del commento si riprendono alcune annose questioni
di procedura, con particolare riguardo alla controfirma sui messaggi
presidenziali, mettendosi in rilievo come il sistema costituzionale
separi nettamente le manifestazioni di indirizzo politico dalle
manifestazioni di garanzia, quali si concretano negli atti e nei
comportamenti in genere del Capo dello Stato. In questo quadro
teorico, forti dubbi solleva l' idea, peraltro autorevolmente
sostenuta, che possano esistere atti presidenziali sostanzialmente
complessi, nei quali innaturalmente si mescolerebbero elementi
costitutivi espressivi della funzione di direzione politica con
elementi invece espressivi della funzione di garanzia, in
inammissibile disprezzo del principio della separazione dei poteri.
Si consiglia, pertanto, di riprendere il suggerimento, gia'
affacciato da una sensibile dottrina e volto a richiedere la firma
governativa per i soli atti su proposta, a condizione, tuttavia, che
sia preliminarmente fatta chiarezza circa la sostanziale spettanza
delle competenze. Nella seconda parte dello scritto si evidenziano le
incerte e confuse commistioni teoriche presenti nel messaggio a
riguardo, rispettivamente, delle riforme propriamente dette e delle
"riforme" invece possibili solo tramite un nuovo processo
costituente. Si segnala, quindi, quanto alle prime, l' irrinunziabile
esigenza di legarle, in segno di continuita' costituzionale tanto
procedurale che assiologico-sostanziale, all' ordinamento
costituzionale vigente; legame al quale non sono -evidentemente-
tenute le seconde. E, confermata la validita'-effettivita' dei valori
fondamentali del vigente ordinamento, si prospetta la convenienza di
realizzare gli opportuni mutamenti istituzionali in vista di un
ancora maggiore servizio nei confronti dei principi che stanno a base
della nostra Repubblica.
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