| 197552 | |
| IDG920903608 | |
| 92.09.03608 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Carreri Cecilia
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| Sulla legittimazione in caso di leasing finanziario dell'
utilizzatore a costituirsi parte civile contro il fornitore nel
procedimento per frode in commercio
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| Osservazione a Cass. sez. VI pen. 5 giugno 1989
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| Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 10, pt. 1, pag. 1592-1596
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30620; D51611; D6010; D6011; D60322
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| La sentenza in commento riguarda un rapporto di leasing dove l' ente
finanziatore si era sostituito all' utilizzatore del bene (un
computer) nell' acquisto del bene stesso, lasciandone all'
utilizzatore il godimento, dietro pagamento di canoni periodici. La
Cassazione, sulla base del fatto che il fornitore si era obbligato
convenzionalmente e direttamente con l' utilizzatore del computer per
i vizi e la qualita' del bene ceduto, ha ritenuto che questi, proprio
in base ai predetti diritti di garanzia, fosse legittimato ad agire
in sede penale per il risarcimento dei danni subiti a causa del reato
di frode in commercio commesso dalla ditta fornitrice. L' A. esamina
la sentenza ritenendo che sia stata confusa l' azione civilistica
nascente da reato, fondata sull' art. 2043 c.c., con l' azione
contrattuale che puo' scaturire dalla fattispecie alla quale sia
connessa la consumazione del reato.
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| art. 515 c.p.
art. 22 c.p.p. 1930
art. 23 c.p.p. 1930
art. 91 c.p.p. 1930
art. 2043 c.c.
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