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197552
IDG920903608
92.09.03608 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carreri Cecilia
Sulla legittimazione in caso di leasing finanziario dell' utilizzatore a costituirsi parte civile contro il fornitore nel procedimento per frode in commercio
Osservazione a Cass. sez. VI pen. 5 giugno 1989
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 10, pt. 1, pag. 1592-1596
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30620; D51611; D6010; D6011; D60322
La sentenza in commento riguarda un rapporto di leasing dove l' ente finanziatore si era sostituito all' utilizzatore del bene (un computer) nell' acquisto del bene stesso, lasciandone all' utilizzatore il godimento, dietro pagamento di canoni periodici. La Cassazione, sulla base del fatto che il fornitore si era obbligato convenzionalmente e direttamente con l' utilizzatore del computer per i vizi e la qualita' del bene ceduto, ha ritenuto che questi, proprio in base ai predetti diritti di garanzia, fosse legittimato ad agire in sede penale per il risarcimento dei danni subiti a causa del reato di frode in commercio commesso dalla ditta fornitrice. L' A. esamina la sentenza ritenendo che sia stata confusa l' azione civilistica nascente da reato, fondata sull' art. 2043 c.c., con l' azione contrattuale che puo' scaturire dalla fattispecie alla quale sia connessa la consumazione del reato.
art. 515 c.p. art. 22 c.p.p. 1930 art. 23 c.p.p. 1930 art. 91 c.p.p. 1930 art. 2043 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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