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Documento


197554
IDG920903610
92.09.03610 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carcano Domenico
Contrasti interpretativi in tema di armi giocattolo
Nota a Cass. sez. I pen. 8 aprile 1991 Cass. sez. I pen. 15 febbraio 1991 Cass. sez. I pen. 19 marzo 1991
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 10, pt. 1, pag. 1602-1607
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18716; D5206
L' A. espone i motivi di perplessita' che suscitano le tre sentenze in rassegna: quella del 19 marzo ha ritenuto che, con la previsione dell' art. 2 l. 36/1990, il porto d' arma giocattolo con canna non occlusa dal prescritto tappo rosso integra l' ipotesi contravvenzionale di cui all' art. 4 comma 1 l. 110/1975; le altre due hanno invece affermato che la detenzione o il porto d' arma giocattolo con canna non occlusa dal prescritto tappo rosso, per effetto delle modifiche apportate all' art. 5 comma 6 l. 110 cit, non costituisce piu' reato. L' A. esamina le problematiche sottese all' interpretazione della normativa, richiamando il dibattito parlamentare dal quale emerge che la volonta' del legislatore escludeva che un' arma di tale tipo potesse essere elemento costitutivo di un reato, in particolare del porto d' arma illegale. Tale "voluntas legislatoris", pero', non si e' sostanziata nella "voluntas legis".
art. 5 l. 18 aprile 1975, n. 110 art. 2 l. 21 febbraio 1990, n. 36
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