| 197563 | |
| IDG920903619 | |
| 92.09.03619 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Petrucci Aldo
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| Sulle forme della fase di appello del giudizio abbreviato
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| Osservazione a Cass. sez. I pen. 25 marzo 1991
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| Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 10, pt. 2, pag. 727-731
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D68; D60416; D6344
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| La Corte d' Appello aveva proceduto al giudizio con le forme camerali
nei confronti di imputati che in primo grado erano stati giudicati
con il rito abbreviato. La Corte di Cassazione ha statuito che il
giudizio d' appello, anche in tale ipotesi, deve essere celebrato con
le forme ordinarie del dibattito pubblico, se esso "verta sulla
responsabilita' o su circostanze diverse da quelle generiche",
perche' il rinvio operato per il giudizio d' appello dall' art. 443
comma 4 c.p.p. "alle forme previste dall' art. 599 c.p.p." non
attiene solo alla forma del procedimento camerale, ma all' intero
articolo e, quindi, anche ai limiti di applicabilita' del
procedimento in camera di consiglio in esso previsti. Si tratta di un
altro colpo di maglio, sostiene l' A., inferto all' istituto del
giudizio abbreviato, che non trova giustificazione nell'
interpretazione letterale, logica e sistematica delle norme
suindicate. A conclusione dell' esame critico della sentenza, l' A.
segnala la pronuncia della Corte Costituzionale n. 230/1991 che ha
dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell' art. 443 comma 4 c.p.p., sollevata sul presupposto che la
previsione del rito camerale per il giudizio abbreviato nella fase d'
appello contrasti con le direttive n. 53 e 93 della legge delega n.
81/1987.
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| art. 53 l. 16 febbraio 1987, n. 81
art. 93 l. 16 febbraio 1987, n. 81
art. 443 comma 4 c.p.p.
art. 599 c.p.p.
C. Cost. 24 maggio 1991, n. 230
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