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197563
IDG920903619
92.09.03619 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Petrucci Aldo
Sulle forme della fase di appello del giudizio abbreviato
Osservazione a Cass. sez. I pen. 25 marzo 1991
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 10, pt. 2, pag. 727-731
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D68; D60416; D6344
La Corte d' Appello aveva proceduto al giudizio con le forme camerali nei confronti di imputati che in primo grado erano stati giudicati con il rito abbreviato. La Corte di Cassazione ha statuito che il giudizio d' appello, anche in tale ipotesi, deve essere celebrato con le forme ordinarie del dibattito pubblico, se esso "verta sulla responsabilita' o su circostanze diverse da quelle generiche", perche' il rinvio operato per il giudizio d' appello dall' art. 443 comma 4 c.p.p. "alle forme previste dall' art. 599 c.p.p." non attiene solo alla forma del procedimento camerale, ma all' intero articolo e, quindi, anche ai limiti di applicabilita' del procedimento in camera di consiglio in esso previsti. Si tratta di un altro colpo di maglio, sostiene l' A., inferto all' istituto del giudizio abbreviato, che non trova giustificazione nell' interpretazione letterale, logica e sistematica delle norme suindicate. A conclusione dell' esame critico della sentenza, l' A. segnala la pronuncia della Corte Costituzionale n. 230/1991 che ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 443 comma 4 c.p.p., sollevata sul presupposto che la previsione del rito camerale per il giudizio abbreviato nella fase d' appello contrasti con le direttive n. 53 e 93 della legge delega n. 81/1987.
art. 53 l. 16 febbraio 1987, n. 81 art. 93 l. 16 febbraio 1987, n. 81 art. 443 comma 4 c.p.p. art. 599 c.p.p. C. Cost. 24 maggio 1991, n. 230
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