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197567
IDG920903623
92.09.03623 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lattanzi Fabio
In tema di sequestro preventivo di immobili insalubri
Nota a Cass. sez. VI pen. 26 ottobre 1990
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 10, pt. 2, pag. 754-756
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D544; D18215; D18228; D6144
La Corte di Cassazione, nella sentenza annotata, ha affermato che non si puo' sequestrare un immobile per fini preventivi in relazione alla contravvenzione prevista dall' art. 221 r.d. 1265/1934. Questa costituisce infatti un reato di natura istantanea e non permanente, che si realizza non con la condotta abitativa, ma con la mancanza dell' atto di controllo. Ne' secondo la Corte il sequestro preventivo potrebbe essere utilizzato per impedire l' abitazione di un immobile insalubre, dato che quest' attivita' non costituisce reato e che, di conseguenza, mancherebbero i presupposti per l' emissione della misura cautelare reale, la quale puo' essere disposta esclusivamente per impedire che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Infine la Corte ha aggiunto che "la misura si pone in posizione d' incompatibilita' con l' esercizio del potere di sgombero affidato dal legislatore solo all' autorita' comunale". Secondo l' A., il ragionamento della Corte prende le mosse da una premessa errata, perche' il reato in questione e' di natura permanente e non istantanea. Caduta la premessa, quindi, cade anche la conclusione.
art. 221 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 art. 222 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 art. 321 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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