| 197567 | |
| IDG920903623 | |
| 92.09.03623 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lattanzi Fabio
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| In tema di sequestro preventivo di immobili insalubri
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| Nota a Cass. sez. VI pen. 26 ottobre 1990
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| Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 10, pt. 2, pag. 754-756
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D544; D18215; D18228; D6144
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| La Corte di Cassazione, nella sentenza annotata, ha affermato che non
si puo' sequestrare un immobile per fini preventivi in relazione alla
contravvenzione prevista dall' art. 221 r.d. 1265/1934. Questa
costituisce infatti un reato di natura istantanea e non permanente,
che si realizza non con la condotta abitativa, ma con la mancanza
dell' atto di controllo. Ne' secondo la Corte il sequestro preventivo
potrebbe essere utilizzato per impedire l' abitazione di un immobile
insalubre, dato che quest' attivita' non costituisce reato e che, di
conseguenza, mancherebbero i presupposti per l' emissione della
misura cautelare reale, la quale puo' essere disposta esclusivamente
per impedire che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al
reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero
agevolare la commissione di altri reati. Infine la Corte ha aggiunto
che "la misura si pone in posizione d' incompatibilita' con l'
esercizio del potere di sgombero affidato dal legislatore solo all'
autorita' comunale". Secondo l' A., il ragionamento della Corte
prende le mosse da una premessa errata, perche' il reato in questione
e' di natura permanente e non istantanea. Caduta la premessa, quindi,
cade anche la conclusione.
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| art. 221 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
art. 222 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
art. 321 c.p.p.
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