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Documento


197569
IDG920903625
92.09.03625 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nappi Aniello
Sulla necessita' di distinguere il procedimento di ammissione delle prove dal procedimento di formazione del fascicolo per il dibattiment
Nota a Trib. Treviso 3 giugno 1991 Trib. Treviso 27 maggio 1991
Cass. pen., an. 31 (1991), fasc. 10, pt. 2, pag. 764-766
D68; D604
Le due sentenze in rassegna affermano inammissibile la richiesta d' inserimento di atti e documenti nel fascicolo per il dibattimento formulata oltre il termine di cui all' art. 491 c.p.p. Neppure d' ufficio ne puo' essere disposta l' acquisizione. Secondo l' A., le sentenze si fondano su un' errata rappresentazione delle funzioni del fascicolo per il dibattimento. A conclusione di un' approfondita argomentazione egli afferma che "questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento, cui si riferisce la preclusione posta dall' art. 491 c.p.p., sono soltanto quelle intese ad ottenere l' esclusione di atti o documenti che si assumono erroneamente inseriti nel fascicolo: mentre le questioni concernenti l' eventuale inclusione nel fascicolo di altri atti o documenti non rimangono in alcun modo precluse".
art. 431 c.p.p. art. 466 c.p.p. art. 468 c.p.p. art. 493 c.p.p. art. 495 c.p.p. art. 512 c.p.p. art. 515 c.p.p.
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