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197593
IDG920903649
92.09.03649 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Krogh Massimo
Art. 425 c.p.p.: sulla nozione di "evidenza"
Nota a Trib. Roma Ufficio del GIP 14 febbraio 1991
Riv. it. dir. proc. pen., an. 35 (1992), fasc. 1, pag. 350-352
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D68; D6156
L' art. 425 c.p.p. viene interpretato dall' indirizzo giurisprudenziale dominante nel senso che il giudice dell' udienza preliminare, "prima di disporre il rinvio a giudizio, deve limitarsi a verificare se l' ufficio del P.M. abbia errato macroscopicamente nel richiedere il giudizio ovvero se l' imputato sia riuscito a dimostrare in modo lampante la propria innocenza o non perseguibilita'". La pronuncia in nota reagisce a questo indirizzo interpretativo accogliendo l' impostazione dottrinale secondo la quale al giudice dell' udienza preliminare deve riconoscersi "quantomeno il medesimo arco di valutazioni attribuito al P.M.": nel richiedere il giudizio di archiviazione dovra' percio' fare riferimento "alla fondatezza o meno della prospettiva di accoglimento della tesi accusatoria da parte del giudice del dibattimento". L' A. analizza criticamente la soluzione adottata dalla pronuncia in epigrafe e ritiene opportuno un correttivo normativo che modifichi l' art. 425 c.p.p.
art. 129 c.p.p. art. 425 c.p.p.
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