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197595
IDG920903651
92.09.03651 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ciappi Manuele
Sul passaggio di competenza dal Pretore al Tribunale
Nota a Pret. Prato 18 giugno 1990
Riv. it. dir. proc. pen., an. 35 (1992), fasc. 1, pag. 372-384
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60210
L' art. 19 l. 86/1990 ha spostato la competenza in ordine al reato di cui all' art. 328 c.p. dalla Pretura al Tribunale, senza nulla disporre per i procedimenti pendenti. Il Pretore di Prato ha inteso risolvere la questione applicando il principio "tempus regit actum": ha immediatamente applicato, cioe', la nuova norma al processo in corso, con conseguente declaratoria della sopravvenuta incompetenza per materia. Tuttavia il giudice, per far si' che il procedimento, anziche' trasferirsi di fronte all' organo giudicante competente per materia, regredisse di fronte al P.M., ha disapplicato l' art. 23 comma 1 c.p.p, ricorrendo, in via analogica, all' art. 22 comma 3 c.p.p. L' A. critica questa soluzione e, in particolare, solleva dubbi riguardo all' applicabilita' del principio "tempus regit actum" all' ipotesi specifica. Svolge quindi una serie di considerazioni che lo portano alla conclusione che il Pretore "meglio avrebbe operato se, applicando il principio della perpetuatio iurisdictionis ed optando per la soluzione della ultrattivita' della regola sulla competenza cessante, avesse ritenuto la propria competenza a proseguire il processo gia' instaurato".
art. 3 Cost. art. 24 comma 2 c.p.p. art. 25 comma 1 Cost. art. 19 l. 26 aprile 1990, n. 86 art. 6 c.p.p. art. 22 c.p.p. art. 23 comma 1 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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