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197705
IDG921503761
92.15.03761 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Baldacci G.L.
Osservazione a Cass. sez. lav. 2 ottobre 1991, n. 10266
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 1214-1217
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4192; D760
La sentenza in commento, facendo propri i principi dell' orientamento prevalente, riafferma che l' appello proposto con riserva dei motivi non vale ad instaurare il vero e proprio giudizio d' impugnazione. La tempestivita' di quest' ultimo deve misurarsi sul deposito dei motivi in cancelleria e sulla successiva notificazione dei medesimi alla controparte, in relazione alla pubblicazione della sentenza. Nel caso di specie, osserva l' A., essendo stata depositata la sentenza il 18 settembre 1986 e risultando l' atto contenente i motivi notificato solo il 7 marzo 1988, si e' verificata una causa di definizione del giudizio con pronuncia di merito, con preclusione dell' esame del merito per intervenuto giudicato. Di qui la correttezza della decisione che cassa senza rinvio "in presenza di un' ormai consolidata ed irreversibile situazione di improseguibilita' del processo".
art. 434 c.p.c. art. 435 c.p.c. art. 436 c.p.c.



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