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197706
IDG921503762
92.15.03762 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caso R.
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 11 novembre 1991, n. 12009
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 1190-1192
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18200; D18201; D13101
La sentenza in commento afferma che e' inammissibile l' opposizione davanti alla Corte d' Appello avverso la determinazione dell' indennita' espropriativa, prevista dall' art. 19 l. 865/1971. L' opposizione e' ammessa solo contro la stima dell' indennita' definitiva ex art. 16 stessa legge. L' A. incentra il commento sulla parte della motivazione in cui si nega che abbia "rilievo determinante l' osservazione contenuta nel ricorso, secondo cui l' espropriato rischia di dover attendere un tempo indefinito per non essere previsto un termine entro il quale dev' essere richiesta alla Commissione provinciale la determinazione dell' indennita' definitiva".
art. 11 l. 22 ottobre 1971, n. 865 art. 16 l. 22 ottobre 1971, n. 865 art. 19 l. 22 ottobre 1971, n. 865



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