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197708
IDG921503764
92.15.03764 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ponzanelli Giulio
Indennizzo e' e indennizzo deve rimanere: l' ipotesi dell' art. 1381 c.c.
Nota a Cass. sez. lav. 21 giugno 1991, n. 6984
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 1249-1250
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30607; D3053
A seguito di una transazione il datore di lavoro si era impegnato a far assumere il lavoratore da altra societa' e a corrispondergli una somma di 5 milioni qualora l' assunzione non fosse avvenuta entro un determinato periodo, "fermo restando l' impegno di continuare ad attivarsi per assicurare l' assunzione stessa". L' assunzione non si verifico' e il datore verso' la somma pattuita. Il lavoratore, insoddisfatto, chiese in giudizio la condanna al pagamento di una somma pari alle retribuzioni mensili che sarebbero state percepite se l' impegno di assunzione fosse stato concretamente osservato. La vicenda giunge in Cassazione, dove viene confermata l' opinione dei giudici di secondo grado secondo i quali l' obbligazione assunta e' da inquadrare nello schema della promessa del fatto del terzo. Il datore e', quindi, condannato ad un indennizzo equitativamente valutato, pari all' entita' della clausola penale sanzionatrice del primo periodo di inadempienza.
art. 1223 c.c. art. 1381 c.c.



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