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197709
IDG921503765
92.15.03765 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono D.
Osservazione a Cass. sez. III civ. 3 giugno 1991, n. 6227
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 1261-1264
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30630; D91611
Secondo la Suprema Corte la vendita del fondo con patto di riscatto e' incompatibile con le finalita' a cui si ispira la prelazione agraria. L' inopponibilita' al prelazionante della clausola che prevede il patto di riscatto a favore del proprietario alienante discende dalla necessita' di assicurare l' acquisto in via definitiva della proprieta' del fondo, "senza alcun elemento che possa comportarne la precarieta'". Approfondimenti in materia di prelazione agraria per quanto riguarda le finalita' dell' istituto e apprezzamento per la pronuncia che, afferma l' A., consegue il duplice obiettivo di valorizzare gli interessi sostanziali sottesi alla disciplina della prelazione agraria e di eliminare uno strumento di possibile elusione delle norme di legge.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 1500 c.c.



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