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Documento


197739
IDG920303795
92.03.03795 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Urrutia Francisco J.
Quandonam habeatur approbatio "in forma specifica"
(In quali casi si ha l' approvazione "in forma specifica")
Period. de re mor. can. lit., an. 80 (1991), fasc. 1, pag. 3-17
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9260
(Sommario: La clausola "approbatio specifica" prevista dall' art. 18 della Costituzione "Pastor Bonus", riguardo all' approvazione da parte del Sommo Pontefice degli atti dei Dicasteri della Curia. Il significato del secondo paragrafo, nel quale e' menzionata la clausola. Analisi della clausola "specifica approbatio". In dottrina si parla di "confirmatio" piuttosto che di "approbatio". Quando e' in forma specifica, secondo la dottrina? Effetti. E, al contrario, se l' "approbatio" e' "in forma communi". Criteri per l' approvazione "in forma specifica". La clausola di cui all' art. 18 paragrafo secondo e' ambivalente. Significa concessione di una potesta' che il Dicastero non ha. Obiezione tratta dal pensiero di Van Hove. E' una "delega" di potesta'. In che senso l' atto del Dicastero, in forza della clausola, si puo' dire atto del Romano Pontefice? Il Dicastero "vices R.P. gerat"? (agisce facendo le veci del Romano Pontefice)? Non e' esclusa la possibilita' di ricorso contro l' atto del Dicastero, posto in essere in forza della clausola)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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