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197770
IDG920603826
92.06.03826 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dammacco Gaetano
Riflessioni su ulteriori profili di incostituzionalita' dell' insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare
Nota a ord. Pret. Canosa di Puglia 13 maggio 1991
Dir. fam., an. 20 (1991), fasc. 4, pt. 1, pag. 876-899
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9415; D18410; D18433
Esame dell' ordinanza in epigrafe, con la quale e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 9 l. 121/1985, di esecuzione dell' Accordo tra Stato e Chiesa, dell' art. 5 del Protocollo addizionale, sotto 4 profili costituzionali, diversi ma collegati. Un primo profilo riguarda la mancata previsione dell' obbligo, almeno per la scuola elementare, di collocare l' insegnamento della religione cattolica all' inizio o alla fine delle lezioni. Un secondo profilo prospetta un contrasto delle norme concordatarie con l' art. 34 Cost., poiche' lo stato di non obbligo priverebbe i non avvalentisi di "due ore dell' insegnamento obbligatorio". Il terzo motivo di contrasto deriverebbe dalla "discriminazione" sofferta dai non avvalentisi a causa della "riduzione della normale attivita' didattica". L' ultimo profilo ipotizza il contrasto della disciplina concordataria con l' art. 19 Cost. e, quindi, con la finalita' del "sistema scolastico di uno Stato improntato al principio di laicita', di promuovere il diritto di liberta' di scelta fra i valori religiosi".
art. 34 Cost. l. 25 marzo 1985, n. 121 art. 9 n. 2 Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (modifica al Concordato Lateranense)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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