| 197770 | |
| IDG920603826 | |
| 92.06.03826 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dammacco Gaetano
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| Riflessioni su ulteriori profili di incostituzionalita' dell'
insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare
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| Nota a ord. Pret. Canosa di Puglia 13 maggio 1991
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| Dir. fam., an. 20 (1991), fasc. 4, pt. 1, pag. 876-899
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9415; D18410; D18433
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| Esame dell' ordinanza in epigrafe, con la quale e' stata sollevata la
questione di legittimita' costituzionale dell' art. 9 l. 121/1985, di
esecuzione dell' Accordo tra Stato e Chiesa, dell' art. 5 del
Protocollo addizionale, sotto 4 profili costituzionali, diversi ma
collegati. Un primo profilo riguarda la mancata previsione dell'
obbligo, almeno per la scuola elementare, di collocare l'
insegnamento della religione cattolica all' inizio o alla fine delle
lezioni. Un secondo profilo prospetta un contrasto delle norme
concordatarie con l' art. 34 Cost., poiche' lo stato di non obbligo
priverebbe i non avvalentisi di "due ore dell' insegnamento
obbligatorio". Il terzo motivo di contrasto deriverebbe dalla
"discriminazione" sofferta dai non avvalentisi a causa della
"riduzione della normale attivita' didattica". L' ultimo profilo
ipotizza il contrasto della disciplina concordataria con l' art. 19
Cost. e, quindi, con la finalita' del "sistema scolastico di uno
Stato improntato al principio di laicita', di promuovere il diritto
di liberta' di scelta fra i valori religiosi".
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| art. 34 Cost.
l. 25 marzo 1985, n. 121
art. 9 n. 2 Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (modifica al
Concordato Lateranense)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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