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Documento


197825
IDG920603881
92.06.03881 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Mario
Giurisdizione sull' opposizione ad ordinanza-ingiunzione non notificata in caso di iscrizione a ruolo di sanzione amministrativa
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 10 gennaio 1992, n. 190
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 912-913
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50324
Inflitte alcune sanzioni per abusive installazioni pubblicitarie, l' Ente impositore, anziche' provvedere a notificare al contravventore l' ordinanza-ingiunzione del caso, ha iscritto direttamente a ruolo il proprio credito, notificando la cartella esattoriale. Secondo la Cassazione, l' opposizione all' avvenuta iscrizione appartiene alla giurisdizione ordinaria, in particolare alla competenza del Pretore. L' A. esamina la questione, con particolare riferimento alla competenza, se del Pretore o del Tribunale.
art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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