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197827
IDG920603883
92.06.03883 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Cascio Giovanni
Obbligo del cessionario di credito di proporre l' insinuazione tardiva di cui all' art. 101 l. fall.
Nota a Cass. sez. I civ. 9 dicembre 1991, n. 12999
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 938-942
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31362; D30540
Secondo la Cassazione il provvedimento con cui il Tribunale, in sede di reclamo del decreto del giudice delegato, abbia statuito che il cessionario di un credito, gia' ammesso al passivo, possa farlo valere nel concorso non mediante la mera notificazione della cessione, ma con l' insinuazione tardiva, assume carattere definitivo e, come tale, puo' essere oggetto di ricorso ex art. 111 Cost. L' A. svolge alcune considerazioni critiche.
art. 101 l. fall. art. 1260 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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