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197831
IDG920603887
92.06.03887 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Costanza Maria
Concorso di colpa e "ordinaria diligenza" del creditore
Nota a Cass. sez. I civ. 20 novembre 1991, n. 12439
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 971-972
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30520
Un tale versa sul proprio conto corrente bancario un assegno giratogli da un terzo. La banca trattaria, malgrado l' apposizione della sigla EU, non da' alla banca richiedente sollecita risposta. Tuttavia questa, confidando sul buon esito dell' assegno, corrisponde al correntista l' importo dello stesso. Rilevata successivamente la scopertura dell' assegno, la banca creditrice tenta di recuperare le somme dal proprio cliente, ma l' esito e' solo parzialmente positivo. Per il residuo credito viene quindi convenuta la banca trattaria, che tenta di sollevarsi dalle responsabilita' in quanto la creditrice avrebbe potuto soddisfare il suo credito agendo coattivamente contro il proprio cliente. La Suprema Corte respinge queste eccezioni, ritenendo non esigibile da un creditore un comportamento "straordinariamente diligente". L' A., approfondito il tema del concorso di colpa del creditore e soprattutto quello degli obblighi posti a suo carico dalla norma contenuta nell' art. 1127 comma 2 c.c., concorda con la giustezza della decisione.
art. 1227 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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