| 197831 | |
| IDG920603887 | |
| 92.06.03887 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Costanza Maria
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| Concorso di colpa e "ordinaria diligenza" del creditore
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| Nota a Cass. sez. I civ. 20 novembre 1991, n. 12439
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| Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 971-972
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30520
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| Un tale versa sul proprio conto corrente bancario un assegno
giratogli da un terzo. La banca trattaria, malgrado l' apposizione
della sigla EU, non da' alla banca richiedente sollecita risposta.
Tuttavia questa, confidando sul buon esito dell' assegno, corrisponde
al correntista l' importo dello stesso. Rilevata successivamente la
scopertura dell' assegno, la banca creditrice tenta di recuperare le
somme dal proprio cliente, ma l' esito e' solo parzialmente positivo.
Per il residuo credito viene quindi convenuta la banca trattaria, che
tenta di sollevarsi dalle responsabilita' in quanto la creditrice
avrebbe potuto soddisfare il suo credito agendo coattivamente contro
il proprio cliente. La Suprema Corte respinge queste eccezioni,
ritenendo non esigibile da un creditore un comportamento
"straordinariamente diligente". L' A., approfondito il tema del
concorso di colpa del creditore e soprattutto quello degli obblighi
posti a suo carico dalla norma contenuta nell' art. 1127 comma 2
c.c., concorda con la giustezza della decisione.
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| art. 1227 comma 2 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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