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197832
IDG920603888
92.06.03888 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Mauro Nicola
Appunti in tema di beneficio d' inventario
Nota a Cass. sez. II civ. 6 novembre 1991, n. 11848
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 984-988
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3023
Tizio e' l' unico responsabile di un incidente automobilistico in cui egli perde la vita unitamente ad un altro soggetto, Caio. Il coniuge ed erede di Tizio e la figlia minore di quest' ultimo accettano l' eredita' con il beneficio d' inventario ed iniziano la liquidazione concorsuale della stessa. Gli eredi di Caio convengono in giudizio gli eredi di Tizio per la condanna al risarcimento dei danni. La Corte era chiamata a pronunciarsi su di uno specifico aspetto relativo alla procedura di liquidazione c.d. concorsuale, e cioe' sull' interpretazione da dare alla prima parte del comma 1 dell' art. 506 c.c. nella parte in cui prevede che "eseguita la pubblicazione prescritta dal comma 3 dell' art. 498 c.c. non possano essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori". Avendo la Corte descritto "incidenter tantum" piu' in generale la procedura di liquidazione concorsuale delle passivita' ereditarie, l' A. prende lo spunto per inquadrare l' istituto nel complesso sistema di estinzione dei debiti ereditari. Correttamente, conclude l' A., la Suprema Corte ha riaffermato l' orientamento giurisprudenziale secondo cui, durante lo svolgimento della procedura concorsuale dell' eredita' beneficiata, i creditori ereditari ed i legatari possono promuovere giudizio civile di accertamento e/o di condanna nei confronti dell' erede beneficiato. Anzi, va aggiunto che qualsiasi tipo di zione, purche' non esecutiva, puo' essere promossa: pertanto potra' essere depositato un ricorso per decreto ingiuntivo e potra' esercitarsi finanche l' azione revocatoria.
art. 498 comma 3 c.c. art. 506 comma 1 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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