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197853
IDG920603909
92.06.03909 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cavallo Luigi
Sull' indisponibilita' dell' assegno di divorzio
Nota a Cass. sez. I civ. 6 dicembre 1991, n. 13128
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 5, pt. 1, pag. 1240-1244
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30126; D450; D3017
La sentenza annotata s' inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidatosi notevolmente negli ultimi anni, secondo cui si configura una sottrazione alla disponibilita' delle parti del diritto di regolare preventivamente i rapporti giuridici patrimoniali conseguenti alla pronuncia di divorzio. La sentenza in esame ribadisce pienamente quest' orientamento confermandone, a seguito della l. 74/1987, la portata. Nel caso di specie, l' accordo raggiunto dai coniugi in regime di separazione in ordine al futuro assegno di divorzio e' stato valutato dalla Suprema Corte alla luce della funzione eminentemente assistenziale che l' assegno assume nella nuova normativa. Cosi' anche per esso varra' il limite di indisponibilita' cui soggiacciono altri emolumenti, come ad esempio pensione e alimenti.
art. 5 l. 1 dicembre 1970, n. 898 l. 6 marzo 1987, n. 74
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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