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197858
IDG920603914
92.06.03914 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Didone Antonio
Esecuzione per la riscossione del credito fondiario e concordato preventivo
Nota a Cass. sez. I civ. 7 novembre 1991, n. 11879
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 5, pt. 1, pag. 1281-1284
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31300; D915
Viene affrontata la questione dell' applicabilita' alla procedura di concordato preventivo della deroga al divieto di azioni esecutive individuali, prevista a favore del credito fondiario dall' art. 42 r.d. 646/1905. L' A. esamina dottrina e giurisprudenza in proposito, richiama la disciplina degli effetti nei confronti dei creditori dell' ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, concorda con la decisione annotata, che ha dettato il seguente principio: "Il divieto, contenuto nell' art. 168 del r.d. 267/1942, di inizio o proseguimento di azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore ammesso a concordato preventivo e' assoluto e non derogato, in particolare, dall' art. 42 del r.d. 646/1905".
art. 42 comma 2 r.d. 16 luglio 1905, n. 646 art. 168 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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