| 197861 | |
| IDG920603917 | |
| 92.06.03917 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Costanza Maria
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| Cessione del credito, mandato per il pagamento ed erronea
indicazione, da parte del mandante, del destinatario dell' adempiment
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| Nota a Cass. sez. I civ. 2 agosto 1991, n. 8517
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| Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 5, pt. 1, pag. 1317-1318
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30540; D3156; D30650
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| Un creditore cede mediante contratto di factoring ad una societa' del
settore il suo diritto. Notifica l' avvenuta cessione al debitore.
Quest' ultimo incarica la propria banca di procedere al pagamento,
indicando il nominativo dell' originario debitore e il domicilio, con
correlativa denominazione, della societa' di factoring. La banca paga
all' originario debitore. Il contenzioso a cui si riferisce la
decisione in epigrafe riguarda, in particolare, l' esecuzione del
mandato da parte dell' istituto di credito al quale il debitore
ceduto contesta, appunto, la scorretta esecuzione degli obblighi
derivanti dal contratto. La Suprema Corte respinge, pero', il ricorso
del debitore ceduto, asserendo che non sussiste inesatta esecuzione
del contratto di mandato nel caso in cui il mandante non abbia
esattamente fornito al mandatario le istruzioni relative all' atto da
compiere. L' A. espone i motivi per cui la decisione non appare
condivisibile.
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| art. 1188 c.c.
art. 1189 c.c.
art. 1710 c.c.
art. 1711 c.c.
art. 1856 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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