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197861
IDG920603917
92.06.03917 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Costanza Maria
Cessione del credito, mandato per il pagamento ed erronea indicazione, da parte del mandante, del destinatario dell' adempiment
Nota a Cass. sez. I civ. 2 agosto 1991, n. 8517
Giust. civ., an. 42 (1992), fasc. 5, pt. 1, pag. 1317-1318
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30540; D3156; D30650
Un creditore cede mediante contratto di factoring ad una societa' del settore il suo diritto. Notifica l' avvenuta cessione al debitore. Quest' ultimo incarica la propria banca di procedere al pagamento, indicando il nominativo dell' originario debitore e il domicilio, con correlativa denominazione, della societa' di factoring. La banca paga all' originario debitore. Il contenzioso a cui si riferisce la decisione in epigrafe riguarda, in particolare, l' esecuzione del mandato da parte dell' istituto di credito al quale il debitore ceduto contesta, appunto, la scorretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto. La Suprema Corte respinge, pero', il ricorso del debitore ceduto, asserendo che non sussiste inesatta esecuzione del contratto di mandato nel caso in cui il mandante non abbia esattamente fornito al mandatario le istruzioni relative all' atto da compiere. L' A. espone i motivi per cui la decisione non appare condivisibile.
art. 1188 c.c. art. 1189 c.c. art. 1710 c.c. art. 1711 c.c. art. 1856 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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