| 197877 | |
| IDG920603933 | |
| 92.06.03933 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Costantino Giorgio
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| Legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo
civile). Commento agli artt. 16 (Mancata comparizione delle parti) e
17 (Prima udienza di trattazione)
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| Nuove leggi civ., an. 15 (1992), fasc. 1-2, pag. 70-91
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4131; D41800
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| (Sommario: - Premessa. - OGGETTO DELLE PRECLUSIONI: ALLEGAZIONE,
QUALIFICAZIONE, PROVE. OGGETTO E LIMITI DELL' INDAGINE. - LA
FISSAZIONE DELLA DATA DELLA "PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE". Il
differimento della data dell' udienza per provvedimento del giudice
designato. Il differimento d' ufficio. Il differimento ad istanza del
convenuto. - IL RINVIO DELLA "PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE"; A) PER
L' ESPLETAMENTO DELL' INTERROGATORIO. Nei casi di tempestiva
costituzione e di comparizione di entrambe le parti; per nullita'
della citazione per vizi inerenti la "vocatio in jus"; per nullita'
della notificazione; per nullita' della citazione per vizi inerenti
la "editio actionis"; per difetti di rappresentanza, di assistenza o
di autorizzazione; per mancanza del potere di conciliare o
transigere; per il mancato completamento dell' interrogatorio. - B)
NEI CASI DI MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI. La mancata comparizione
"personale" delle parti. L' estinzione del processo per la mancata
comparizione di entrambe le parti. La mancata comparizione del
convenuto. La mancata comparizione dell' attore. - C) NEI CASI DI
MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI. La mancata costituzione di entrambe
le parti. La mancata costituzione del convenuto; per nullita' della
citazione per vizi inerenti la "vocatio in jus" e per nullita' della
notificazione; per nullita' della citazione per vizi inerenti la
"editio actionis". - ALTRI CASI DI ESTINZIONE DEL PROCESSO. Per la
mancata rinnovazione della citazione o della notificazione; per la
mancata costituzione dell' attore. - LA CONCILIAZIONE E LA
PROSECUZIONE DEL PROCESSO. L' immediata "rimessione al collegio". Il
rinvio dell' udienza per la precisazione delle conclusioni. L'
assunzione dei mezzi di prova. Il rinvio per l' assunzione dei mezzi
di prova. La riserva sulle richieste istruttorie. Il rinvio per la
formulazione delle richieste istruttorie. La fissazione dei termini
per l' "emendatio libelli". La fissazione di termini al convenuto per
replicare alla "mutatio libelli". L' autorizzazione all' attore a
chiamare un terzo in causa". La fissazione di termini )
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| art. 16 l. 26 novembre 1990, n. 353
art. 17 l. 26 novembre 1990, n. 353
art. 181 c.p.c.
art. 183 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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