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197877
IDG920603933
92.06.03933 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Costantino Giorgio
Legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile). Commento agli artt. 16 (Mancata comparizione delle parti) e 17 (Prima udienza di trattazione)
Nuove leggi civ., an. 15 (1992), fasc. 1-2, pag. 70-91
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4131; D41800
(Sommario: - Premessa. - OGGETTO DELLE PRECLUSIONI: ALLEGAZIONE, QUALIFICAZIONE, PROVE. OGGETTO E LIMITI DELL' INDAGINE. - LA FISSAZIONE DELLA DATA DELLA "PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE". Il differimento della data dell' udienza per provvedimento del giudice designato. Il differimento d' ufficio. Il differimento ad istanza del convenuto. - IL RINVIO DELLA "PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE"; A) PER L' ESPLETAMENTO DELL' INTERROGATORIO. Nei casi di tempestiva costituzione e di comparizione di entrambe le parti; per nullita' della citazione per vizi inerenti la "vocatio in jus"; per nullita' della notificazione; per nullita' della citazione per vizi inerenti la "editio actionis"; per difetti di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione; per mancanza del potere di conciliare o transigere; per il mancato completamento dell' interrogatorio. - B) NEI CASI DI MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI. La mancata comparizione "personale" delle parti. L' estinzione del processo per la mancata comparizione di entrambe le parti. La mancata comparizione del convenuto. La mancata comparizione dell' attore. - C) NEI CASI DI MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI. La mancata costituzione di entrambe le parti. La mancata costituzione del convenuto; per nullita' della citazione per vizi inerenti la "vocatio in jus" e per nullita' della notificazione; per nullita' della citazione per vizi inerenti la "editio actionis". - ALTRI CASI DI ESTINZIONE DEL PROCESSO. Per la mancata rinnovazione della citazione o della notificazione; per la mancata costituzione dell' attore. - LA CONCILIAZIONE E LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO. L' immediata "rimessione al collegio". Il rinvio dell' udienza per la precisazione delle conclusioni. L' assunzione dei mezzi di prova. Il rinvio per l' assunzione dei mezzi di prova. La riserva sulle richieste istruttorie. Il rinvio per la formulazione delle richieste istruttorie. La fissazione dei termini per l' "emendatio libelli". La fissazione di termini al convenuto per replicare alla "mutatio libelli". L' autorizzazione all' attore a chiamare un terzo in causa". La fissazione di termini )
art. 16 l. 26 novembre 1990, n. 353 art. 17 l. 26 novembre 1990, n. 353 art. 181 c.p.c. art. 183 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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