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Documento


197965
IDG920604021
92.06.04021 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gabrielli Enrico
Garanzia "relativa", vincoli su titoli di stato e disciplina del pegn
Nota a Trib. Roma 18 luglio 1991
Riv. dir. civ., an. 38 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag. 267-274
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D305710
Nel contesto di un' operazione economica in cui una Banca italiana rilasciava fideiussione a una Banca elvetica per garantire un finanziamento a un salumificio, quest' ultimo costituiva a favore della Banca italiana un pegno su prosciutti: apposite clausole prevedevano che il salumificio potesse vendere i prosciutti, sostituendoli con altri dello stesso peso, in modo da non alterare la consistenza totale dei beni nel loro insieme, intendendosi il deposito dei prosciutti rotativo. L' A. solleva perplessita' sulle conclusioni raggiunte dall' organo giudicante: per la mancanza dello spossessamento del datore del bene dato in pegno, il Tribunale esclude infatti la valida costituzione della garanzia e la fattispecie viene considerata come forma di garanzia atipica, con conseguente inapplicabilita' delle norme sul perimento della cosa pignorata e di quelle sulla revocatoria fallimentare. Secondo l' A. si tratta invece di un atteggiamento anomalo della garanzia pignoratizia: la funzione di garanzia puo' essere infatti attuata attraverso tecniche contrattuali diverse dallo spossessamento, nella fattispecie l' onere per il salumificio della registrazione contabile sul libro magazzino dei movimenti delle merci, da trasmettere periodicamente al creditore per gli opportuni controlli.
l. 24 luglio 1985, n. 401 art. 2786 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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