| 197965 | |
| IDG920604021 | |
| 92.06.04021 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gabrielli Enrico
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| Garanzia "relativa", vincoli su titoli di stato e disciplina del pegn
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| Nota a Trib. Roma 18 luglio 1991
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| Riv. dir. civ., an. 38 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag. 267-274
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D305710
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| Nel contesto di un' operazione economica in cui una Banca italiana
rilasciava fideiussione a una Banca elvetica per garantire un
finanziamento a un salumificio, quest' ultimo costituiva a favore
della Banca italiana un pegno su prosciutti: apposite clausole
prevedevano che il salumificio potesse vendere i prosciutti,
sostituendoli con altri dello stesso peso, in modo da non alterare la
consistenza totale dei beni nel loro insieme, intendendosi il
deposito dei prosciutti rotativo. L' A. solleva perplessita' sulle
conclusioni raggiunte dall' organo giudicante: per la mancanza dello
spossessamento del datore del bene dato in pegno, il Tribunale
esclude infatti la valida costituzione della garanzia e la
fattispecie viene considerata come forma di garanzia atipica, con
conseguente inapplicabilita' delle norme sul perimento della cosa
pignorata e di quelle sulla revocatoria fallimentare. Secondo l' A.
si tratta invece di un atteggiamento anomalo della garanzia
pignoratizia: la funzione di garanzia puo' essere infatti attuata
attraverso tecniche contrattuali diverse dallo spossessamento, nella
fattispecie l' onere per il salumificio della registrazione contabile
sul libro magazzino dei movimenti delle merci, da trasmettere
periodicamente al creditore per gli opportuni controlli.
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| l. 24 luglio 1985, n. 401
art. 2786 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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