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197977
IDG920604033
92.06.04033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pelliccioni Patrizia
Sul problema relativo ai rapporti tra portiere sostituto e portiere sostituito: una conferma della Suprema Corte
Nota a Cass. sez. lav. 30 maggio 1991, n. 6099
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 42 (1991), fasc. 6, pt. 2, pag. 459-463
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7404
Secondo la sentenza annotata il portiere di immobile urbano ha diritto a fruire del riposo, delle festivita' o delle ferie o a percepire integralmente le maggiorazioni. Sono pertanto nulle per contrasto con norme imperative le clausole collettive che prevedono l' opera di un sostituto da compensare da parte del salario mensile del sostituito. Spetta quindi al condominio retribuire separatamente il sostituto. La sentenza offre all' A. lo spunto per una riflessione sulle varie problematiche relative ai rapporti esistenti tra sostituto e sostituito nel portierato di immobili urbani.
l. 16 aprile 1954, n. 111 l. 16 maggio 1956, n. 526 contr. coll. naz. lav. 11 luglio 1962 (portieri immobili urbani)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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