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198008
IDG920604064
92.06.04064 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marino Vincenzo
Licenziamento collettivo "falso" e sanzioni applicabili
Nota a Trib. Firenze 18 luglio 1991
Riv. it. dir. lav., an. 11 (1992), fasc. 2, pt. 2, pag. 487-492
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74701; D763
Secondo la pronuncia in esame, quando la cessazione dell' attivita' produttiva affermata dal datore non e' reale, il licenziamento collettivo viola l' accordo interconfederale del 1950 ed il vincolo contrattuale rimane intatto, potendo altresi' applicarsi l' art. 18 Statuto dei lavoratori. Anche secondo il Pretore in primo grado, accertata l' insussistenza dell' effettiva cessazione dell' attivita' produttiva o il mancato ricorso alla procedura prevista dagli accordi interconfederali del 1950 e del 1965, non poteva "che farsi luogo alla c.d. conversione del licenziamento collettivo in singoli licenziamenti individuali", con applicazione della disciplina garantista. L' A. esamina, anche alla luce della l. 223/1991, le importanti e complesse tematiche inerenti ai licenziamenti per riduzione di personale, affrontate dalla sentenza.
l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 24 l. 23 luglio 1991, n. 223
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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