| 198024 | |
| IDG920604080 | |
| 92.06.04080 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gazzoni Francesco
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| Babbo Natale e l' obbligo di dare
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| Nota a Cass. 9 ottobre 1991, n. 10612
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| Riv. not., an. 45 (1991), fasc. 6, pt. 2, pag. 1414-1419
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D303; D30607; D3060
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| Moglie e marito concludono con due coacquirenti un contratto in base
al quale la moglie promette di vendere al prezzo di 120 milioni di
lire un proprio terreno con villetta soprastante e il marito promette
di trasferire a titolo gratuito (atteso che il relativo valore era
gia' ricompreso nel prezzo della vendita conclusa dalla moglie) un
proprio terreno confinante. Secondo la Corte d' Appello si sarebbe
trattato di una duplice promessa di vendita, con conseguente nullita'
del contratto per impossibilita' di determinare il prezzo di ciascun
immobile. La Suprema Corte ha invece sostenuto che, pur trattandosi
di una duplicita' di negozi, non si poteva qualificare quello
concluso dal marito come promessa di vendita, ed ha ricostruito la
fattispecie sostenendo che il marito avrebbe concluso un "contratto
gratuito a favore di terzo", laddove il vantaggio per il terzo (la
moglie) sarebbe costituito "dal maggior prezzo conseguito dalla
contestuale vendita di un proprio bene da parte del terzo o dalla
agevolazione della stessa conclusione del relativo contratto". L' A.
sottopone a critica questa ricostruzione della fattispecie.
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| art. 1322 comma 2 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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