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198024
IDG920604080
92.06.04080 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gazzoni Francesco
Babbo Natale e l' obbligo di dare
Nota a Cass. 9 ottobre 1991, n. 10612
Riv. not., an. 45 (1991), fasc. 6, pt. 2, pag. 1414-1419
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D303; D30607; D3060
Moglie e marito concludono con due coacquirenti un contratto in base al quale la moglie promette di vendere al prezzo di 120 milioni di lire un proprio terreno con villetta soprastante e il marito promette di trasferire a titolo gratuito (atteso che il relativo valore era gia' ricompreso nel prezzo della vendita conclusa dalla moglie) un proprio terreno confinante. Secondo la Corte d' Appello si sarebbe trattato di una duplice promessa di vendita, con conseguente nullita' del contratto per impossibilita' di determinare il prezzo di ciascun immobile. La Suprema Corte ha invece sostenuto che, pur trattandosi di una duplicita' di negozi, non si poteva qualificare quello concluso dal marito come promessa di vendita, ed ha ricostruito la fattispecie sostenendo che il marito avrebbe concluso un "contratto gratuito a favore di terzo", laddove il vantaggio per il terzo (la moglie) sarebbe costituito "dal maggior prezzo conseguito dalla contestuale vendita di un proprio bene da parte del terzo o dalla agevolazione della stessa conclusione del relativo contratto". L' A. sottopone a critica questa ricostruzione della fattispecie.
art. 1322 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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