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Documento


198070
IDG920604126
92.06.04126 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spingardi Gianfranco
Contratti bancari instaurati dal fallito in pendenza del proprio fallimento e azione di inefficacia
Intervento all' incontro-dibattito sul tema: "Crediti bancari, garanzie, procedure concorsuali", Ascoli Piceno, 12 maggio 1990
Dir. fall., an. 67 (1992), fasc. 1, pt. 1, pag. 185-188
D315; D3133
E' abbastanza frequente il caso che un soggetto dichiarato fallito dia vita, ancora in pendenza di fallimento, a un contratto bancario nel cui ambito vengano compiute ordinarie azioni di versamento e prelevamento. La giurisprudenza ha costantemente accolto, nel caso delineato, la domanda del curatore del fallito di acquistare in favore del fallimento tutti i versamenti effettuati. Recentemente si e' andata pero' affermando una giurisprudenza che ha elaborato una nuova interpretazione, basata sulla valorizzazione dell' aspetto economico e sostanziale del fenomeno, che l' A. illustra.
art. 42 l. fall. art. 44 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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