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Documento


198116
IDG920604172
92.06.04172 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Roverati Fabio
Il concetto di "secondary meaning" e la sua compatibilita' con la legislazione italiana in materia di marchi
Nota a Pret. Roma 9 maggio 1987
Riv. dir. comm., an. 86 (1988), fasc. 9-12, pt. 2, pag. 403-415
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31122
L' A., dopo aver definito il "secondary meaning" come quel fenomeno per cui un marchio, pur essendo costituito da parole di uso comune, acquista capacita' distintiva a seguito dell' uso e alla notorieta' raggiunta presso i consumatori, esamina come venga applicato il concetto di "secondary meaning" in USA e in Gran Bretagna. Richiama quindi le applicazioni giurisprudenziali e il pensiero dottrinario sull' argomento quali emergono in Italia, approfondendo i problemi esistenti alla luce dell' analisi della legge sui marchi.
r.d. 21 giugno 1942, n. 929
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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