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198132
IDG920704188
92.07.04188 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Masini Stefano
Sul termine e le modalita' della disdetta intimata all' affittuario ex artt. 2 e 4 della legge n. 203/82
Giur. agr. it., an. 38 (1991), fasc. 9-10, pt. 1, pag. 444-448
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91423
Viene analizzata la disciplina legislativa della durata dei contratti in corso che, ai sensi dell' art. 2 l. 203/1982, decorre dall' entrata in vigore della legge, mentre per l' art. 39 l' annata agraria ha inizio l' 11 novembre. La soluzione della questione assume rilevanza per quanto riguarda il termine di intimazione della disdetta che, per l' art. 4 della legge, dev' essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto. In mancanza di disdetta, infatti, il contratto di affitto s' intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo di 15 o di 6 anni.
art. 2 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 4 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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