| 198158 | |
| IDG920804214 | |
| 92.08.04214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Saponaro Armando
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| Giudizio abbreviato, obbligo di motivato dissenso del P.M. e suoi
effetti
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| Osservazione a C. Cost. 15 febbraio 1991, n. 81
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| Giur. cost., an. 36 (1991), fasc. 6, pag. 4107-4129
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D62; D68; D6030
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| Viene presa in esame la sentenza in epigrafe che ha posto a carico
del P.M. l' obbligo di motivare il proprio dissenso alla richiesta
presentata dall' imputato e consentito l' applicabilita' della
diminuente da parte del giudice dibattimentale. In via preliminare e'
stato riportato nelle sue principali direttrici di sviluppo l'
orientamento gia' manifestato dalla Corte Costituzionale con le
sentenze n. 66 e n. 183 del 1990. E' stato cosi' possibile mettere in
luce i punti di contatto o discontinuita' con l' iter motivazionale
della sentenza annotata. Si e' poi evidenziato il problema di
coordinamento con le sentenze n. 277 e n. 284 del 1990. La pronuncia
della Corte non e' apparsa condivisibile perche' fondata sull'
assunto secondo cui la diminuente costituirebbe un effetto, benche'
"eventuale" ed "indiretto", sul merito, determinato dall' accordo
delle parti. Si tratterebbe pertanto di un vantaggio sostanziale
"condizionato" dal consenso del P.M. E' stato ritenuto invece che il
fondamento logico-giuridico della diminuente vada individuato nel
rapporto di compensazione che si realizza nella condanna "allo stato
degli atti" in base alla peculiare struttura del rito. L' accordo
delle parti determina pertanto un effetto complesso che si concreta
nel bilanciamento tra elevato rischio di ingiustizia sostanziale,
insito nel tipo di accertamento, e il vantaggio della diminuzione
della pena . Si esclude sussista uno squilibrio nei rapporti tra
imputato e P.M. e fra coimputati "portatori di una analoga capacita'
a delinquere". In via conclusiva e' stata affrontata la questione dei
possibili criteri cui rapportare la motivazione del dissenso, anche
in una prospettiva de iure condendo.
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| art. 50 c.p.p.
art. 438 c.p.p.
art. 452 c.p.p.
art. 458 c.p.p.
art. 464 c.p.p.
art. 125 disp. att. c.p.p.
art. 247 disp. att. c.p.p.
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