Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


198158
IDG920804214
92.08.04214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Saponaro Armando
Giudizio abbreviato, obbligo di motivato dissenso del P.M. e suoi effetti
Osservazione a C. Cost. 15 febbraio 1991, n. 81
Giur. cost., an. 36 (1991), fasc. 6, pag. 4107-4129
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D62; D68; D6030
Viene presa in esame la sentenza in epigrafe che ha posto a carico del P.M. l' obbligo di motivare il proprio dissenso alla richiesta presentata dall' imputato e consentito l' applicabilita' della diminuente da parte del giudice dibattimentale. In via preliminare e' stato riportato nelle sue principali direttrici di sviluppo l' orientamento gia' manifestato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 66 e n. 183 del 1990. E' stato cosi' possibile mettere in luce i punti di contatto o discontinuita' con l' iter motivazionale della sentenza annotata. Si e' poi evidenziato il problema di coordinamento con le sentenze n. 277 e n. 284 del 1990. La pronuncia della Corte non e' apparsa condivisibile perche' fondata sull' assunto secondo cui la diminuente costituirebbe un effetto, benche' "eventuale" ed "indiretto", sul merito, determinato dall' accordo delle parti. Si tratterebbe pertanto di un vantaggio sostanziale "condizionato" dal consenso del P.M. E' stato ritenuto invece che il fondamento logico-giuridico della diminuente vada individuato nel rapporto di compensazione che si realizza nella condanna "allo stato degli atti" in base alla peculiare struttura del rito. L' accordo delle parti determina pertanto un effetto complesso che si concreta nel bilanciamento tra elevato rischio di ingiustizia sostanziale, insito nel tipo di accertamento, e il vantaggio della diminuzione della pena . Si esclude sussista uno squilibrio nei rapporti tra imputato e P.M. e fra coimputati "portatori di una analoga capacita' a delinquere". In via conclusiva e' stata affrontata la questione dei possibili criteri cui rapportare la motivazione del dissenso, anche in una prospettiva de iure condendo.
art. 50 c.p.p. art. 438 c.p.p. art. 452 c.p.p. art. 458 c.p.p. art. 464 c.p.p. art. 125 disp. att. c.p.p. art. 247 disp. att. c.p.p.
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



Ritorna al menu della banca dati