| 198205 | |
| IDG920904261 | |
| 92.09.04261 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Manzione Domenico
| |
| Armi giocattolo prive di tappo rosso: nuova legge, nuova querelle?
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a C. Cost. 18 giugno 1991, n. 285
| |
| Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 1, pag. 24-27
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D18716; D5206
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' art. 2 l. 36/1990 pone dubbi di legittimita' costituzionale in
relazione al principio di ragionevolezza perche' pone sullo stesso
"piano sanzionatorio" il porto di una vera arma da sparo e quello di
un' arma giocattolo priva di tappo rosso. La Corte, pur ammettendo
che tale norma possa suscitare simili "perplessita'", afferma pero'
la legittimita' della norma, sulla base della considerazione che all'
ipotesi delle armi giocattolo sarebbe sempre applicabile l'
attenuante del fatto di lieve entita' di cui all' art. 5 l. 895/1967;
cio' consentirebbe di differenziare le due ipotesi sul piano
sanzionatorio, in relazione al loro diverso disvalore. L' A. espone i
motivi che rendono criticabile il ragionamento svolto dalla Corte,
sottolineando in particolare che ad essere messo in discussione e' l'
astratto trattamento sanzionatorio delle due ipotesi, e che l'
attenuante di cui all' art. 5 l. 895/1967 nasce con riferimento alle
armi "vere". Non risulta provata, inoltre, la premessa della
pronuncia della Corte, cioe' l' equiparazione tra armi giocattolo e
armi da sparo per quanto riguarda il mero porto.
| |
| art. 3 Cost.
art. 5 l. 2 ottobre 1967, n. 895
art. 2 comma 2 l. 21 febbraio 1990, n. 36
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |