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Documento


198205
IDG920904261
92.09.04261 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manzione Domenico
Armi giocattolo prive di tappo rosso: nuova legge, nuova querelle?
Nota a C. Cost. 18 giugno 1991, n. 285
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 1, pag. 24-27
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18716; D5206
L' art. 2 l. 36/1990 pone dubbi di legittimita' costituzionale in relazione al principio di ragionevolezza perche' pone sullo stesso "piano sanzionatorio" il porto di una vera arma da sparo e quello di un' arma giocattolo priva di tappo rosso. La Corte, pur ammettendo che tale norma possa suscitare simili "perplessita'", afferma pero' la legittimita' della norma, sulla base della considerazione che all' ipotesi delle armi giocattolo sarebbe sempre applicabile l' attenuante del fatto di lieve entita' di cui all' art. 5 l. 895/1967; cio' consentirebbe di differenziare le due ipotesi sul piano sanzionatorio, in relazione al loro diverso disvalore. L' A. espone i motivi che rendono criticabile il ragionamento svolto dalla Corte, sottolineando in particolare che ad essere messo in discussione e' l' astratto trattamento sanzionatorio delle due ipotesi, e che l' attenuante di cui all' art. 5 l. 895/1967 nasce con riferimento alle armi "vere". Non risulta provata, inoltre, la premessa della pronuncia della Corte, cioe' l' equiparazione tra armi giocattolo e armi da sparo per quanto riguarda il mero porto.
art. 3 Cost. art. 5 l. 2 ottobre 1967, n. 895 art. 2 comma 2 l. 21 febbraio 1990, n. 36
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