Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


198206
IDG920904262
92.09.04262 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giampietro Franco
Autorizzazione degli scarichi civili: una certezza nel 1991 per una legge ("Merli") del 1976
Nota a Cass. sez. un. pen. 31 maggio 1991
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 1, pag. 36-38
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D539
Con la pronuncia in epigrafe le sezioni unite, risolvendo un contrasto interpretativo che perdura dall' entrata in vigore della legge "Merli", enunciano il seguente principio di diritto: dalla data dal 13 giugno 1976 il titolare dello scarico (immesso nell' ambiente) derivante da insediamento civile (c.d. scarico nuovo rispetto alla data di entrata in vigore della legge "Merli") e' tenuto a presentare domanda di autorizzazione alla competente autorita' prima di attivarlo, salvo che lo immetta nella pubblica fognatura (ove e' sempre ammesso sulla base di una semplice domanda di allaccio). L' A. concorda con le conclusioni raggiunte dalla sentenza. Solleva, pero', alcune perplessita' sui tempi "tecnici" che sono stati necessari per compiere il censimento degli scarichi e delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici, operazioni pregiudiziali all' applicazione della legge "Merli".
art. 1 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 2 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 4 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 9 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 10 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 14 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 15 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 21 l. 10 maggio 1976, n. 319
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati