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198209
IDG920904265
92.09.04265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Selvaggi Eugenio
I vigili urbani come polizia giudiziaria: problemi interpretativi e prospettive di riforma
Nota a Cass. sez. III pen. 27 maggio 1990
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 1, pag. 143-145
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D61000; D68; D18702
La Cassazione ha ribadito che ai vigili urbani non e' attribuita dall' art. 57 comma 2 c.p.p. la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, ma semplicemente quella di agenti: di conseguenza, essi non sono legittimati ad eseguire alcun sequestro, neppure quello probatorio. In base al combinato disposto dell' art. 57 comma 3 c.p.p. e dell' art. 5 l. 65/1986 "rimane ferma la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria per i responsabili del servizio o del corpo e per gli addetti al coordinamento e al controllo". L' A., operando un raffronto fra l' art. 57 e il precedente art. 221 c.p.p. 1930, rileva nella nuova normativa la presenza di un duplice limite per quanto riguarda la posizione delle guardie delle Province e dei Comuni, limite rappresentato dall' attualita' del servizio e dai confini territoriali dell' Ente di appartenenza. Secondo l' A. si rende necessaria una modifica legislativa volta alla soppressione di tali limiti, soprattutto per ragioni di politica criminale.
art. 5 l. 7 marzo 1986, n. 65 art. 221 c.p.p. 1930 art. 57 c.p.p. art. 178 c.p.p. art. 253 c.p.p. art. 354 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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