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198211
IDG920904267
92.09.04267 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carreri Cecilia
Sopravvalutazione dei beni e attribuzione di attivita' inesistenti
Nota a Cass. sez. V pen. 3 luglio 1991
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 1, pag. 167-168
D313; D5373
L' A. concorda con l' affermazione contenuta nella sentenza secondo cui scopo dell' art. 236 l. fall. e' di evitare che l' imprenditore possa fruire dei benefici previsti dalle procedure concorsuali ivi richiamate senza che ne ricorrano i presupposti. Secondo l' A., pero', l' espressione "uno stato analitico ed estimativo delle attivita'" dev' essere valutata non in se' e per se', come afferma la sentenza, ma in rapporto alle norme previste per il concordato preventivo, quindi rispetto alla condotta che dev' essere tenuta dall' imprenditore quando, chiedendo di essere ammesso al concordato preventivo, espone appunto "uno stato analitico ed estimativo delle attivita'".
art. 25 Cost. art. 160 l. fall. art. 236 l. fall. art. 1 c.p.
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