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198235
IDG920904291
92.09.04291 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iandolo Pisanelli Lucia
Parte civile ed applicazione della pena su richiesta
Nota a C. cost. 12 ottobre 1990, n. 443
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 3, pag. 525-529
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6032; D6227
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' dell' art. 444 comma 2 c.p.p. nella parte in cui esclude che, a seguito di richiesta di applicazione della pena, il giudice, se vi e' costituzione di parte civile, debba provvedere anche in merito alla relativa domanda. Al fine di comprendere le ragioni che hanno indotto la Corte a questa pronuncia, l' A. analizza due questioni: il contenuto della domanda di costituzione di parte civile; la peculiarita' del rito speciale del patteggiamento sulla pena. La Corte ha invece dichiarato l' illegittimita' dell' art. 444 comma 2 c.p.p., laddove non era previsto che il giudice potesse condannare l' imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile.
art. 444 comma 2 c.p.p.
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