| 198256 | |
| IDG920904312 | |
| 92.09.04312 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dinacci Filippo Raffaele
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| Modalita' di presentazione dell' atto di querela e poteri di
accertamento del giudice dell' udienza preliminare sulla
procedibilita'
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| Nota a Trib. Roma 27 giugno 1991
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| Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 3, pag. 769-773
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D60013; D60350
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| Questa la fattispecie come riassunta dall' A.: viene redatto un atto
di querela a firma dell' offeso dal reato e tale firma e' autenticata
dal difensore nominato col predetto atto, che viene consegnato all'
autorita' procedente da persona all' uopo incaricata. Di qui la
decisione di non luogo a procedere "per difetto di querela"; e cio'
sul presupposto che la nomina del difensore del querelante, contenuta
nell' atto di querela, non poteva spiegare alcuna efficacia, non
essendo stato quell' atto consegnato all' autorita' procedente dal
difensore ma da altra persona. In sostanza, secondo la decisione in
esame, la nomina del difensore e conseguentemente l' istanza privata
di punizione (querela) nella quale si dava atto dell' anzidetta
nomina (con l' autenticazione della firma del querelante da parte del
difensore cosi' nominato) non risultavano in linea con il disposto
dell' art. 96 comma 2 c.p.p., in quanto l' atto non venne consegnato
all' autorita' procedente dal difensore, ma da altra persona. L' A.
non condivide quest' interpretazione, ritenendo che sia stato
privilegiato un formalismo privo di reali contenuti ed in contrasto
con la ratio sottesa alla disciplina normativa. Sostiene che l'
argomentare della sentenza appare viziato nella premessa e nella
conclusione.
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| art. 96 comma 2 c.p.p.
art. 101 c.p.p.
art. 39 disp. att. c.p.p.
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