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198256
IDG920904312
92.09.04312 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dinacci Filippo Raffaele
Modalita' di presentazione dell' atto di querela e poteri di accertamento del giudice dell' udienza preliminare sulla procedibilita'
Nota a Trib. Roma 27 giugno 1991
Cass. pen., an. 32 (1992), fasc. 3, pag. 769-773
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D60013; D60350
Questa la fattispecie come riassunta dall' A.: viene redatto un atto di querela a firma dell' offeso dal reato e tale firma e' autenticata dal difensore nominato col predetto atto, che viene consegnato all' autorita' procedente da persona all' uopo incaricata. Di qui la decisione di non luogo a procedere "per difetto di querela"; e cio' sul presupposto che la nomina del difensore del querelante, contenuta nell' atto di querela, non poteva spiegare alcuna efficacia, non essendo stato quell' atto consegnato all' autorita' procedente dal difensore ma da altra persona. In sostanza, secondo la decisione in esame, la nomina del difensore e conseguentemente l' istanza privata di punizione (querela) nella quale si dava atto dell' anzidetta nomina (con l' autenticazione della firma del querelante da parte del difensore cosi' nominato) non risultavano in linea con il disposto dell' art. 96 comma 2 c.p.p., in quanto l' atto non venne consegnato all' autorita' procedente dal difensore, ma da altra persona. L' A. non condivide quest' interpretazione, ritenendo che sia stato privilegiato un formalismo privo di reali contenuti ed in contrasto con la ratio sottesa alla disciplina normativa. Sostiene che l' argomentare della sentenza appare viziato nella premessa e nella conclusione.
art. 96 comma 2 c.p.p. art. 101 c.p.p. art. 39 disp. att. c.p.p.
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