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198269
IDG920904325
92.09.04325 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Diddi Alessandro
Regime ed utilizzabilita' delle intercettazioni telefoniche ed ordinanza di custodia cautelare nelle indagini preliminari
Nota a ord. GIP Paola, 28 novembre 1990
Giust. pen., s. 7, an. 97 (1992), fasc. 1, pt. 3, pag. 49-63
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6145; D68
L' ordinanza annotata dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell' art. 268 comma 5 c.p.p., che consente al P.M. che abbia ottenuto l' autorizzazione a disporre intercettazioni telefoniche o che abbia ricevuto la convalida delle operazioni disposte in via d' urgenza attraverso la provocazione di un provvedimento del giudice, di differire (non oltre la chiusura delle indagini preliminari) il deposito del decreto del GIP ex art. 267 commi 1 e 2 c.p.p., delle registrazioni e dei verbali che, ex art. 268 comma 2 c.p.p., devono riprodurre, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. Secondo l' ordinanza, attraverso questo meccanismo si verrebbe a comprimere il principio costituzionale dell' inviolabilita' del diritto di difesa. Gli elementi conoscitivi cosi' raccolti e sottoposti a segreto sono infatti utilizzabili anche ai fini dell' applicazione di misure cautelari. L' A. affronta la problematica della natura delle intercettazioni telefoniche e del loro inquadramento nell' ambito dei principi generali delle prove.
art. 24 comma 2 Cost. art. 268 comma 5 c.p.p. art. 291 comma 1 c.p.p. art. 329 comma 1 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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