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198349
IDG920904405
92.09.04405 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zanchetti Mario
Il "danno giusto" conseguente alla mancata interruzione di gravidanza per colpa dei sanitari
Nota a App. Venezia 23 luglio 1990
Riv. it. med. leg., an. 13 (1991), fasc. 4, pt. 2, pag. 1320-1330
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51800; D307
La Corte d' Appello ha confermato nella sostanza la pronuncia di primo grado che aveva affermato la sussistenza della responsabilita' civile per danni in caso di nascita indesiderata conseguente al fallimento di un intervento abortivo per negligenza grave dei sanitari. La questione centrale verte sull' individuazione dell' interesse leso e del "danno ingiusto" ex art. 2043 c.c. A questo proposito, l' A. non condivide le conclusioni della Corte: poiche' l' interruzione legale della gravidanza e' posta dalla l. 194/1978 solo come estremo mezzo di tutela di fronte ad un pericolo per la salute o la vita, solo questo pericolo potra' essere considerato ai fini del risarcimento. Eventuali interessi economici potranno essere considerati esclusivamente per i loro riflessi sulla salute della gestante. Va esclusa la risarcibilita', affermata invece dalla Corte veneziana, del danno attinente agli obblighi di mantenimento del figlio non voluto.
art. 4 l. 22 maggio 1978, n. 194 art. 2043 c.c.
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