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198358
IDG920904414
92.09.04414 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alibrandi Alfonso
Risarcimento ad opera dell' assicuratore e attenuante della riparazione del danno ex art. 62 n. 6 c.p.
Nota a Cass. sez. IV pen. 22 aprile 1991, n. 441
Riv. pen., an. 118 (1992), fasc. 2, pag. 164-166
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50123; D3165; D307
L' A. evidenzia le due principali soluzioni che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimita', offre al problema dell' applicabilita' dell' attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. all' ipotesi in cui l' assicuratore abbia risarcito il danno: la prima, in base a una concezione rigorosa delle regole che disciplinano la concessione delle attenuanti comuni, esclude tale applicabilita', non essendo il risarcimento operato dall' assicuratore indice del ravvedimento dell' agente, non essendo frutto della condotta di quest' ultimo successiva alla commissione del reato; la seconda, pur non contestando la natura soggettiva dell' attenuante in questione, la ritiene applicabile purche' sussista la volontarieta' dell' offerta riparatoria, insita nella scelta di porre in essere la garanzia assicurativa. Maggioritaria risulta la soluzione negativa, accolta anche dalla sentenza in commento e basata sull' incontestabile differenza concettuale tra previdenza e ravvedimento, cioe' sull' elemento temporale della condotta dell' agente.
art. 62 n. 6 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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