| 198358 | |
| IDG920904414 | |
| 92.09.04414 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Alibrandi Alfonso
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| Risarcimento ad opera dell' assicuratore e attenuante della
riparazione del danno ex art. 62 n. 6 c.p.
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| Nota a Cass. sez. IV pen. 22 aprile 1991, n. 441
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| Riv. pen., an. 118 (1992), fasc. 2, pag. 164-166
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D50123; D3165; D307
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| L' A. evidenzia le due principali soluzioni che la giurisprudenza,
sia di merito che di legittimita', offre al problema dell'
applicabilita' dell' attenuante di cui all' art. 62 n. 6 c.p. all'
ipotesi in cui l' assicuratore abbia risarcito il danno: la prima, in
base a una concezione rigorosa delle regole che disciplinano la
concessione delle attenuanti comuni, esclude tale applicabilita', non
essendo il risarcimento operato dall' assicuratore indice del
ravvedimento dell' agente, non essendo frutto della condotta di
quest' ultimo successiva alla commissione del reato; la seconda, pur
non contestando la natura soggettiva dell' attenuante in questione,
la ritiene applicabile purche' sussista la volontarieta' dell'
offerta riparatoria, insita nella scelta di porre in essere la
garanzia assicurativa. Maggioritaria risulta la soluzione negativa,
accolta anche dalla sentenza in commento e basata sull'
incontestabile differenza concettuale tra previdenza e ravvedimento,
cioe' sull' elemento temporale della condotta dell' agente.
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| art. 62 n. 6 c.p.
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