| 198367 | |
| IDG920904423 | |
| 92.09.04423 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Grillo Carlo Maria
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| Ancora sul "pesce al mercurio": esigenze di una svolta
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| Nota a Pret. Cremona 3 marzo 1992, n. 43
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| Riv. pen., an. 118 (1992), fasc. 4, pag. 378-380
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51411; D539
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| L' A. evidenzia come il problema giuridico del "pesce al mercurio"
non sia stato ancora risolto. Le risposte finora date dalla
giurisprudenza, soprattutto di legittimita', non sono adeguate all'
importanza del bene minacciato, la salute del consumatore. Quanto
alla sentenza annotata, sotto il profilo processuale, che l' A.
ritiene condivisibile, applicando gli artt. 220-223 disp. att.
c.p.p., il Pretore ha ritenuto inutilizzabili le analisi compiute dal
competente Istituto zooprofilattico senza darne avviso all' indagato.
L' A. non condivide invece le motivazioni sostanziali sviluppate
nella decisione, che rispecchiano l' orientamento della Suprema
Corte, e neppure le conclusioni raggiunte: la sentenza afferma
infatti che il superamento del limite di mercurio integra solo la
violazione, depenalizzata, di cui all' art. 17 l. 283/1962, e non la
contravvenzione di cui all' art. 5 lett. d) l. 283/1962, che
presuppone lo stato di alterazione del prodotto.
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| art. 5 l. 30 aprile 1962, n. 283
art. 17 l. 30 aprile 1962, n. 283
art. 220 disp. att. c.p.p.
art. 223 disp. att. c.p.p.
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