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198367
IDG920904423
92.09.04423 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grillo Carlo Maria
Ancora sul "pesce al mercurio": esigenze di una svolta
Nota a Pret. Cremona 3 marzo 1992, n. 43
Riv. pen., an. 118 (1992), fasc. 4, pag. 378-380
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51411; D539
L' A. evidenzia come il problema giuridico del "pesce al mercurio" non sia stato ancora risolto. Le risposte finora date dalla giurisprudenza, soprattutto di legittimita', non sono adeguate all' importanza del bene minacciato, la salute del consumatore. Quanto alla sentenza annotata, sotto il profilo processuale, che l' A. ritiene condivisibile, applicando gli artt. 220-223 disp. att. c.p.p., il Pretore ha ritenuto inutilizzabili le analisi compiute dal competente Istituto zooprofilattico senza darne avviso all' indagato. L' A. non condivide invece le motivazioni sostanziali sviluppate nella decisione, che rispecchiano l' orientamento della Suprema Corte, e neppure le conclusioni raggiunte: la sentenza afferma infatti che il superamento del limite di mercurio integra solo la violazione, depenalizzata, di cui all' art. 17 l. 283/1962, e non la contravvenzione di cui all' art. 5 lett. d) l. 283/1962, che presuppone lo stato di alterazione del prodotto.
art. 5 l. 30 aprile 1962, n. 283 art. 17 l. 30 aprile 1962, n. 283 art. 220 disp. att. c.p.p. art. 223 disp. att. c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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