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Documento


198427
IDG921004483
92.10.04483 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Santis Roberto
Sull' illegittimita' costituzionale del contributo integrativo alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori
Nota a ord. Pret. Bologna 17 novembre 1990 C. Cost. 4 novembre 1991, n. 402
Dir. prat. trib., an. 63 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 58-67
D200; D70; D963; D9690
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' dell' art. 11 comma 1 l. 576/1980. La questione era stata sollevata dal Pretore di Bologna, la cui ordinanza viene pubblicata, il quale aveva ritenuto irragionevole il contributo integrativo che colpisce ogni entrata dell' avvocato, venendo ad assumere la natura di un vero e proprio tributo generale, mentre per gli iscritti agli altri Albi professionali la contribuzione previdenziale percentuale attiene esclusivamente ai proventi professionali in senso stretto. Secondo la Corte Costituzionale la contribuzione va riferita al volume d' affari costituito della sola attivita' forense, dovendosi escludere quelle altre attivita' svolte dall' avvocato che, pur non essendo incompatibili, non hanno nulla in comune con l' esercizio della professione legale. L' A. espone le ragioni per cui la norma e' da ritenersi illegittima ed irragionevole. Implicitamente lo conferma il "suggerimento" proposto dalla Cassa di previdenza di aprire una posizione IVA per attivita' extraprofessionali, distinto da quella "propria" dell' avvocato, relativa all' attivita' professionale forense. Si tratta comunque di un "rimedio", sostiene l' A., del tutto inaccettabile.
art. 3 Cost. art. 11 l. 20 settembre 1980, n. 576
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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