| 198427 | |
| IDG921004483 | |
| 92.10.04483 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Santis Roberto
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| Sull' illegittimita' costituzionale del contributo integrativo alla
Cassa di previdenza avvocati e procuratori
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| Nota a ord. Pret. Bologna 17 novembre 1990
C. Cost. 4 novembre 1991, n. 402
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| Dir. prat. trib., an. 63 (1992), fasc. 1, pt. 2, pag. 58-67
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| D200; D70; D963; D9690
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| La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di
legittimita' dell' art. 11 comma 1 l. 576/1980. La questione era
stata sollevata dal Pretore di Bologna, la cui ordinanza viene
pubblicata, il quale aveva ritenuto irragionevole il contributo
integrativo che colpisce ogni entrata dell' avvocato, venendo ad
assumere la natura di un vero e proprio tributo generale, mentre per
gli iscritti agli altri Albi professionali la contribuzione
previdenziale percentuale attiene esclusivamente ai proventi
professionali in senso stretto. Secondo la Corte Costituzionale la
contribuzione va riferita al volume d' affari costituito della sola
attivita' forense, dovendosi escludere quelle altre attivita' svolte
dall' avvocato che, pur non essendo incompatibili, non hanno nulla in
comune con l' esercizio della professione legale. L' A. espone le
ragioni per cui la norma e' da ritenersi illegittima ed
irragionevole. Implicitamente lo conferma il "suggerimento" proposto
dalla Cassa di previdenza di aprire una posizione IVA per attivita'
extraprofessionali, distinto da quella "propria" dell' avvocato,
relativa all' attivita' professionale forense. Si tratta comunque di
un "rimedio", sostiene l' A., del tutto inaccettabile.
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| art. 3 Cost.
art. 11 l. 20 settembre 1980, n. 576
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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