Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


198438
IDG921004494
92.10.04494 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mogorovich Sergio
Codice fiscale, contenzioso e sanzioni
Rass. mens. imp., an. 8 (1992), fasc. 3, pag. 341-343
D2171; D215
L' art. 31 l. 413/1991 stabilisce che dall' 1 gennaio 1992 il codice fiscale del ricorrente (e, se del caso, del legale rappresentante) deve essere indicato nei ricorsi proposti avanti le Commissioni tributarie. L' A. esamina questa normativa, per quanto riguarda, in particolare, gli effetti in caso di inosservanza. Occorre tenere conto, infatti, che il nuovo comma aggiunto all' art. 36 d.p.r. 600/1973 dall' art. 19 comma 1 lett. d) l. 413 cit. obbliga, tra gli altri, gli organi giurisdizionali a comunicare agli uffici competenti quei fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie qualora ne vengano a conoscenza nell' esercizio delle loro funzioni.
art. 36 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 19 comma 1 lett. d l. 30 dicembre 1991, n. 413 art. 31 l. 30 dicembre 1991, n. 413
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati