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Documento


198610
IDG921504666
92.15.04666 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fortunato S.
Osservazione a Cass. sez. I civ. 5 dicembre 1991, n. 13111
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 5, pt. 1, pag. 1454-1456
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D217; D40732
Viene esaminato il problema della validita' della notifica e della comunicazione eseguite presso la segreteria della Commissione Tributaria, problema che, secondo l' A., non sembra aver trovato la sua soluzione a seguito dell' introduzione dell' art. 32 bis d.p.r. 363/1972, ad opera dell' art. 20 d.p.r. 739/1981. Secondo la Corte questa procedura e' prevista solo nell' ipotesi in cui il ricorrente non abbia indicato la residenza nel territorio dello Stato o non vi abbia eletto domicilio. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto nulla la notifica dell' ordinanza di estinzione del processo eseguita presso la segreteria della Commissione nel caso in cui il procuratore domiciliatario del contribuente abbia trasferito lo studio indicato in ricorso e tale trasferimento non sia stato comunicato alla Commissione Tributaria.
art. 15 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 32 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 32 bis d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 20 d.p.r. 3 novembre 1981, n. 739 art. 137 c.p.c. art. 140 c.p.c. art. 143 c.p.c.



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