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198611
IDG921504667
92.15.04667 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Costantino Giorgio
Nuovi orizzonti per la chiamata in garanzia "impropria"
Nota a Cass. sez. un. civ. 17 ottobre 1991, n. 10960
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 5, pt. 1, pag. 1483-1487
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40553
La sentenza annotata afferma l' ammissibilita' della chiamata in garanzia della Regione obbligata al finanziamento degli Enti con finalita' sociale ed educativa nelle controversie instaurate nei confronti di questi ultimi dai prestatori di lavoro. Approfondita la tematica della chiamata in garanzia e richiamati gli orientamenti giurisprudenziali in materia, a cui la sentenza si conforma, l' A. rileva l' importanza di questa pronuncia, per la quale la cognizione sul rapporto tra Ente finanziatore (Regione) e datore di lavoro (Ente con finalita' sociale ed educativa) e' attribuita al giudice ordinario e, in particolare, al giudice del lavoro: sulla base di questa premessa, la Corte ha affermato che non vi sono ostacoli, nonostante la riconosciuta autonomia dei due rapporti, alla realizzazione del "simultaneus processus". L' A. approfondisce questa problematica, rilevando come la sentenza apra nuovi orizzonti in materia di chiamata in garanzia "impropria".
art. 106 c.p.c.



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