| 198612 | |
| IDG921504668 | |
| 92.15.04668 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Quadri E.
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| Osservazione a Cass. sez. un. civ. 25 maggio 1991, n. 5939
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| Foro it., an. 117 (1992), fasc. 5, pt. 1, pag. 1513-1515
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30126; D70332
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| Con la decisione annotata, le sezioni unite compongono il contrasto
giurisprudenziale verificatosi nella prima sezione sul problema della
delimitazione temporale introdotta con l' art. 13 l. 74/1987 in tema
di attribuzione al divorziato della pensione di reversibilita' in
dipendenza della morte dell' ex coniuge. Le sezioni unite hanno
accolto l' orientamento secondo il quale, accordando la nuova
disciplina una diversa posizione soggettiva al divorziato, e' da
escludere, nonostante la pendenza del procedimento, l' applicabilita'
della nuova disciplina ove il decesso dell' ex coniuge, a cui
consegue il diritto del divorziato alla pensione di reversibilita',
sia avvenuto anteriormente all' entrata in vigore della legge di
riforma. L' A. incentra la nota sulla titolarita' del divorziato di
un diritto alla pensione di reversibilita' in assenza di coniuge
superstite. Nel caso di esistenza di coniuge superstite, il
divorziato sarebbe "beneficiario di una quota di diritto altrui". (La
questione era gia' stata esaminata dall' A. annotando la sentenza
della Cassazione n. 865/1992).
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| art. 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898
art. 2 l. 1 agosto 1978, n. 436
art. 13 l. 6 marzo 1987, n. 74
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