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198612
IDG921504668
92.15.04668 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Quadri E.
Osservazione a Cass. sez. un. civ. 25 maggio 1991, n. 5939
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 5, pt. 1, pag. 1513-1515
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30126; D70332
Con la decisione annotata, le sezioni unite compongono il contrasto giurisprudenziale verificatosi nella prima sezione sul problema della delimitazione temporale introdotta con l' art. 13 l. 74/1987 in tema di attribuzione al divorziato della pensione di reversibilita' in dipendenza della morte dell' ex coniuge. Le sezioni unite hanno accolto l' orientamento secondo il quale, accordando la nuova disciplina una diversa posizione soggettiva al divorziato, e' da escludere, nonostante la pendenza del procedimento, l' applicabilita' della nuova disciplina ove il decesso dell' ex coniuge, a cui consegue il diritto del divorziato alla pensione di reversibilita', sia avvenuto anteriormente all' entrata in vigore della legge di riforma. L' A. incentra la nota sulla titolarita' del divorziato di un diritto alla pensione di reversibilita' in assenza di coniuge superstite. Nel caso di esistenza di coniuge superstite, il divorziato sarebbe "beneficiario di una quota di diritto altrui". (La questione era gia' stata esaminata dall' A. annotando la sentenza della Cassazione n. 865/1992).
art. 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 2 l. 1 agosto 1978, n. 436 art. 13 l. 6 marzo 1987, n. 74



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