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198615
IDG921504671
92.15.04671 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caso R.
Osservazione a Cass. sez. I civ. 9 giugno 1990, n. 5638
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 5, pt. 1, pag. 1540-1543
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31400
Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte mette a fuoco gli adempimenti per l' esercizio dell' azione causale da parte del portatore di una cambiale tratta, con particolare riguardo agli effetti della prescrizione dell' azione cartolare sull' esperibilita' dell' azione ex causa. La Corte ha inteso riferirsi al caso specifico della cambiale tratta non accettata, ma il principio, secondo le stesse affermazioni della Corte, si applica anche all' assegno bancario protestato per mancanza di fondi. Secondo la Corte il portatore della cambiale che voglia esperire l' azione causale contro il proprio girante e' tenuto esclusivamente agli adempimenti risultanti dal coordinamento dell' art. 66 commi 2 e 3 r.d. 1669/1933, c.d. legge cambiaria, con gli artt. 51 e 52 della stessa legge, ovvero la tempestiva levata del protesto ed il deposito della cambiale tratta non accettata nella cancelleria del giudice competente. Esame della sentenza in relazione al precedente orientamento della Corte.
art. 51 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 art. 52 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 art. 66 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 art. 94 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669



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