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198616
IDG921504672
92.15.04672 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Capponi Bruno
Qualcosa di nuovo, anzi d' antico: il versamento di somme al creditore procedente "per ottenere il differimento della vendita dei beni pignorati"
Nota a App. Roma 10 febbraio 1992
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 5, pt. 1, pag. 1546-1551
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313330; D43153
La Corte d' Appello ha esaminato il caso relativo al versamento di somme su libretto di deposito bancario intestato al creditore procedente, allo scopo dichiarato di differire la vendita forzata dei beni pignorati. Di tali successivi versamenti la Corte ha escluso l' effetto solutorio del debito e la conseguente lesione della "par condicio creditorum", perche' le somme non sarebbero entrate nel patrimonio del creditore, risultando esse indisponibili sino alla liberazione del bene pignorato. Pertanto nel caso di specie non e' configurabile un atto solutorio soggetto a revocatoria ai sensi dell' art. 67 comma 2 l. fall.
art. 67 comma 2 l. fall. art. 495 c.p.c.



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