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198617
IDG921504673
92.15.04673 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caringella F.
Osservazione a ord. Trib. Firenze 3 marzo 1992
Foro it., an. 117 (1992), fasc. 5, pt. 1, pag. 1563-1567
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18322; D18323
Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale solleva la questione di costituzionalita' relativamente ad alcuni articoli della l. 223/1990, che disciplina il sistema radiotelevisivo. La pronuncia del Tribunale, insieme a quella del Pretore di Genova del 27 luglio 1991, consente all' A. di dar conto delle prime censure che investono la legge, di tracciare un rapido excursus sulla vicenda legislativa in ordine al governo dell' etere, prendendo le mosse dalla l. 10/1985, contemplante l' autorizzazione provvisoria all' esercizio degli impianti di radiodiffusione, passando per la normativa transitoria dettata dall' art. 32 l. 223/1990, volta alla reiterazione di tale autorizzazione provvisoria ed all' estensione della medesima ai ripetitori di programmi esteri ed approdando, alfine, alla disciplina prevista dalla c.d. legge Mammi', imperniata sul regime del doppio binario, ossia sull' opzione a favore del regime concessorio in materia di emittenti radiotelevisive e di quello autorizzatorio in materia di ripetitori di segnali esteri. Proprio su questo aspetto s' incentra l' eccezione di incostituzionalita' sollevata dall' ordinanza del Tribunale di Firenze.
art. 16 l. 14 aprile 1975, n. 103 art. 38 l. 14 aprile 1975, n. 103 l. 4 febbraio 1985, n. 10 art. 32 l. 6 agosto 1990, n. 223



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