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198640
IDG921504696
92.15.04696 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grosso Enrico
Norme "penali" regionali di privilegio e denegata giustizia costituzionale
Nota a C. Cost. 30 dicembre 1991, n. 518
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 4, pt. 1A, pag. 588-598
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0310; D02145
Nel giudizio dal quale e' scaturita l' ordinanza di rimessione erano imputati alcuni componenti della Giunta regionale del Lazio, incriminati per peculato per distrazione, per aver destinato fondi pubblici non alla creazione delle strutture pubbliche di assistenza psichiatrica, previste dalla l. 180/1978 e dalla l. 833/1978, bensi' al pagamento delle diarie di degenza per i ricoverati in sei istituti psichiatrici privati e in case di cura "esclusivamente psichiatriche". Il giudice, accertato che gli imputati avevano agito in esecuzione di alcuni articoli di due leggi regionali, solleva questione di legittimita' costituzionale delle due leggi regionali per violazione dell' art. 117 Cost., sotto il profilo del "contrasto con principi fondamentali delle leggi dello Stato". La Corte Costituzionale ha riconosciuto l' irrilevanza della questione e ne ha dichiarato l' inammissibilita'. L' A. esamina l' ordinanza di rimessione, di cui rileva l' importanza che avrebbe avuto nel giudizio principale, e ritiene poco convincenti le argomentazioni della Corte, che sembra volersi sottrarre al dovere di pronunciare decisioni di merito talvolta spiacevoli per qualcuno.
art. 117 Cost. art. 64 comma 2 l. 23 dicembre 1978, n. 833 art. 3 d.l. 30 aprile 1981, n. 168 l. 27 giugno 1981, n. 331 art. 1 l.r. LA 3 febbraio 1982, n. 7 art. 11 comma 2 l.r. LA 14 luglio 1983, n. 49 art. 12 l.r. LA 14 luglio 1983, n. 49 art. 14 l.r. LA 14 luglio 1983, n. 49



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