| 198640 | |
| IDG921504696 | |
| 92.15.04696 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Grosso Enrico
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| Norme "penali" regionali di privilegio e denegata giustizia
costituzionale
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| Nota a C. Cost. 30 dicembre 1991, n. 518
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| Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 4, pt. 1A, pag. 588-598
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D0310; D02145
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| Nel giudizio dal quale e' scaturita l' ordinanza di rimessione erano
imputati alcuni componenti della Giunta regionale del Lazio,
incriminati per peculato per distrazione, per aver destinato fondi
pubblici non alla creazione delle strutture pubbliche di assistenza
psichiatrica, previste dalla l. 180/1978 e dalla l. 833/1978, bensi'
al pagamento delle diarie di degenza per i ricoverati in sei istituti
psichiatrici privati e in case di cura "esclusivamente
psichiatriche". Il giudice, accertato che gli imputati avevano agito
in esecuzione di alcuni articoli di due leggi regionali, solleva
questione di legittimita' costituzionale delle due leggi regionali
per violazione dell' art. 117 Cost., sotto il profilo del "contrasto
con principi fondamentali delle leggi dello Stato". La Corte
Costituzionale ha riconosciuto l' irrilevanza della questione e ne ha
dichiarato l' inammissibilita'. L' A. esamina l' ordinanza di
rimessione, di cui rileva l' importanza che avrebbe avuto nel
giudizio principale, e ritiene poco convincenti le argomentazioni
della Corte, che sembra volersi sottrarre al dovere di pronunciare
decisioni di merito talvolta spiacevoli per qualcuno.
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| art. 117 Cost.
art. 64 comma 2 l. 23 dicembre 1978, n. 833
art. 3 d.l. 30 aprile 1981, n. 168
l. 27 giugno 1981, n. 331
art. 1 l.r. LA 3 febbraio 1982, n. 7
art. 11 comma 2 l.r. LA 14 luglio 1983, n. 49
art. 12 l.r. LA 14 luglio 1983, n. 49
art. 14 l.r. LA 14 luglio 1983, n. 49
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