| 198642 | |
| IDG921504698 | |
| 92.15.04698 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Giorgis Andrea
| |
| Legge Martelli: una sentenza di inammissibile fondatezza?
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a C. Cost. 27 dicembre 1991, n. 492
| |
| Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 4, pt. 1A, pag. 605-611
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D18711; D02320
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Il Tribunale nell' esaminare la richiesta di nulla osta inoltrata dal
Prefetto ai fini dell' adozione del provvedimento di espulsione di
straniero sottoposto a procedimento penale, sollevava questione di
legittimita' costituzionale dell' art. 7 comma 4 l. 39/1990 laddove,
in correlazione con l' art. 3 comma 5 stessa legge, dispone che lo
straniero sottoposto a procedimento penale, una volta espulso con
decreto del Prefetto, previo nulla osta dell' autorita' giudiziaria,
non possa, anche se munito di visto, rientrare in Italia nemmeno per
la celebrazione del dibattimento. Secondo il giudice di rimessione la
norma sarebbe in palese contrasto con l' art. 24 comma 2 Cost. La
Corte ha dapprima affrontato la questione nel merito, accogliendo in
sostanza i rilievi del giudice a quo, ma ha concluso per l'
inammissibilita' della questione per difetto di legittimazione dell'
autorita' giudiziaria a sollevare la questione, essendo la materia
disciplinata dal diritto amministrativo. Considerazioni critiche
dell' A., che ritiene debba essere modificata, da subito, la concreta
applicazione della l. 39/1990. Mente lo scritto era in bozza, avverte
una nota, il d.l. 193/1992 ha introdotto rilevanti modifiche alla
legge.
| |
| art. 24 comma 2 Cost.
art. 7 comma 4 l. 28 febbraio 1990, n. 39
| |
| | |