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198642
IDG921504698
92.15.04698 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giorgis Andrea
Legge Martelli: una sentenza di inammissibile fondatezza?
Nota a C. Cost. 27 dicembre 1991, n. 492
Giur. it., an. 144 (1992), fasc. 4, pt. 1A, pag. 605-611
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18711; D02320
Il Tribunale nell' esaminare la richiesta di nulla osta inoltrata dal Prefetto ai fini dell' adozione del provvedimento di espulsione di straniero sottoposto a procedimento penale, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell' art. 7 comma 4 l. 39/1990 laddove, in correlazione con l' art. 3 comma 5 stessa legge, dispone che lo straniero sottoposto a procedimento penale, una volta espulso con decreto del Prefetto, previo nulla osta dell' autorita' giudiziaria, non possa, anche se munito di visto, rientrare in Italia nemmeno per la celebrazione del dibattimento. Secondo il giudice di rimessione la norma sarebbe in palese contrasto con l' art. 24 comma 2 Cost. La Corte ha dapprima affrontato la questione nel merito, accogliendo in sostanza i rilievi del giudice a quo, ma ha concluso per l' inammissibilita' della questione per difetto di legittimazione dell' autorita' giudiziaria a sollevare la questione, essendo la materia disciplinata dal diritto amministrativo. Considerazioni critiche dell' A., che ritiene debba essere modificata, da subito, la concreta applicazione della l. 39/1990. Mente lo scritto era in bozza, avverte una nota, il d.l. 193/1992 ha introdotto rilevanti modifiche alla legge.
art. 24 comma 2 Cost. art. 7 comma 4 l. 28 febbraio 1990, n. 39



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